Massimo Monti - p. iva 00376510442 © Copyright 2020 All rights reserved ultimo aggiornamento al 10/11/2020

Queste condizioni debbono verificarsi congiuntamente per ciascun anno. Superando anche una sola soglia in uno dei tre anni o in uno dei periodi dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, si è soggetti al fallimento.
Se non sei soggetto al fallimento ma prevedi di avere problemi che non siano facilmente sanabili con i fornitori, puoi ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che prevedono l’esecuzione di un piano entro un termine stabilito e il soddisfacimento anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
Se sei un imprenditore che esercita un’attività commerciale (produzione di beni e servizi, la loro commercializzazione, un’attività di trasporto o attività ausiliarie ad esse), puoi non essere soggetto al fallimento se riesci a dimostrare attraverso i libri contabili, di non aver avuto nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore:
• un attivo (auto, macchinari, crediti, magazzino, attività finanziari, disponibilità liquide ecc.) di ammontare non superiore a 300.000 Euro ogni anno,
• ricavi lordi (in qualunque modo risulti) non superiori a 200.000 Euro ogni anno,
• avere debiti anche non scaduti, non superiori a 500.000 Euro al momento più prossimo alla data di deposito dell’istanza di fallimento.

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