la sentenza chiacchierata




E’ iniziato nell’ottobre del 2014 il contenzioso tra la Germania e la UE. Oggetto del contendere il programma economico approntato da Draghi Presidente della BCE, due anni prima e avviato nel 2015, di acquistare illimitatamente titoli di debito degli Stati dell’eurozona che avessero attinto dal fondo dell’ESM (European stability mechanism) per riequilibrare il loro dissesto. Si era nel pieno della turbolenza finanziaria, causa della profonda deflazione innescatasi anche in Europa dalla quale occorreva affrancarsi e fare whatever it takes, tutto il necessario per salvare l’Euro. L’interpretazione di tale programma, da parte di alcuni politici tedeschi, fu quella di sostenere l’ultra petita della BCE la quale si era mossa oltre il mandato ricevuto.

l'argomentazione

Lamentavano che l’intervento di acquisto illimitato del debito avrebbe distorto le dinamiche del mercato finanziario cioè i prezzi dei titoli rappresentativi della rischiosità del debitore aggirando per di più i vincoli a cui invece si sarebbe dovuto attenere proprio il debitore per riassestare i suoi conti. Ciò peraltro avrebbe esposto la BCE al rischio di perdite qualora lo Stato debitore avesse dovuto dichiarare il default. Il ricorso contro la Bce incardinato presso la Corte costituzionale tedesca è stato poi rimesso alla Corte europea di Giustizia di Lussemburgo che nel dicembre del 2018 lo ha respinto. 
La sentenza emessa dall’Alta Corte tedesca, interviene a proposito del nuovo programma di QE da 750 miliardi della Banca Centrale Europea per l’emergenza del coronavirus.
segue:

come ha deciso

segue:
Naturalmente non si lascia sfuggire il tema svolto in precedenza e in accordo afferma che il Pepp (Pandemic emergency purchase program) lanciato da Christine Lagarde oggi Presidente della BCE, succeduta a Draghi, può proseguire intervenendo sui mercati finanziari ma, tempo 3 mesi, dovrà giustificare dettagliatamente che le operazioni di acquisto di obbligazioni non sono sproporzionate rispetto agli effetti di politica economica e fiscale che ne derivano. Se così non fosse, la conseguenza sarebbe piuttosto pesante. Sia dal punto di vista finanziario che politico. La Bundesbank che partecipa al programma Pepp non potrà più parteciparvi anzi dovrà impegnarsi alla vendita sul mercato delle obbligazioni già acquistate e detenute in portafoglio deprimendo i corsi dei titoli. Il risvolto politico è forse ancor più immediato e non meno dirompente. Riemerge infatti una peculiarità della Germania la quale - non si sottolinea mai abbastanza chiaramente né sulla stampa né per voce dei nostri politici - dopo la sua unificazione e il trattato di Maastricht, ha corretto la propria Costituzione della Repubblica Federale Tedesca prevedendo al paragrafo 23 il criterio di compatibilità dell’ordinamento europeo con i principi di democrazia e sovranità propri della Costituzione tedesca. Ciò vuol dire selezionare per il proprio tornaconto norme dell’Unione europea che confliggono con gli interessi interni della Germania. Questa peculiarità a cui la nostra Italia ha sbadatamente(?) rinunciato, costituisce una chiara asimmetria non più adattabile all’esigenza di costruire una unione politica. Gli sviluppi dopo la sentenza possono essere molteplici, da ricomprendere anche la dissoluzione di una unione che sta invecchiando. La sentenza della Corte di Berlino potrà essere criticata in lungo e in largo ma se non si comprende o non si vuole colmare il dislivello di partecipazione politica non paritaria ad una istituzione sovranazionale, la rottura sarà inevitabile.


ECB-takes-note-of-German-Federal-Constitutional-Court-it.pdf
art. 23 Costituzione della Repubblica federale tedesca.pdf