"Rinascita"  il decreto legge dopo il lockdown

il fondo perduto e il credito d'imposta

contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta a chi esercita un'attività di impresa (compresi i titolari di reddito agrario) e di lavoro autonomo i cui ricavi (i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) o compensi non abbiano superato i 5 milioni di Euro nell’esercizio 2019. Un ulteriore requisito per godere del contributo è che il fatturato e/o i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori al 66,67% rispetto a quello di aprile 2019. L’ammontare del contributo è pari ad una percentuale da computare sulla differenza del fatturato e/o compensi tra aprile 2020 e aprile 2019 come detto:
• 20% se i ricavi e/o compensi del 2019 non superano € 400.000,00;
• 15% se i ricavi e/o compensi del 2019 sono compresi tra 400.000 e un milione di Euro;
• 10% se i ricavi e/o compensi del 2019 sono stati superiori a un milione e inferiori a 5 milioni di Euro.
In ogni caso il contributo non può essere inferiore a 1.000,00 Euro per gli imprenditori persone fisiche e a 2.000,00 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’imprenditore interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’autocertificazione di regolarità antimafia, esclusivamente per via telematica dimostrando di avere i requisiti richiesti entro 60 giorni non appena il Direttore dell’Agenzia delle entrate avrà definito le modalità e le tempistiche di presentazione dell’istanza stessa. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate direttamente in conto corrente bancario o postale. Seguiranno poi le attività di controllo per le quali occorre conservare tutto ciò che ha giustificato la richiesta del contributo.

il credito d'imposta

Un altro contributo, riguarda gli stessi soggetti che potranno accedere al contributo a fondo perduto, da usufruire sottoforma di credito di imposta nella misura del 60% (30% in caso di affitto di azienda con immobile) dell’ammontare mensile dei canoni di affitto o leasing o di concessione dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività che saranno pagati nel 2020, per i mesi di marzo, aprile e maggio. Tale credito di imposta spetta a condizione che il fatturato e/o i compensi mensili abbiano subito una diminuzione del 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 (alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari del periodo di imposta 2019). Oltre all’utilizzo diretto del credito di imposta in dichiarazione dei redditi per l’anno 2020, ne è consentita la sua cessione ad esempio al locatore dell’immobile usato nell’attività di impresa o ad altri soggetti compresi gli istituti bancari e finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative saranno definite dal Direttore dell’Agenzia delle entrate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ‘Rinascita’ che lo norma.